Descrizione
IL SINDACO
VISTO l’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 16.4.2013 n. 74;
VISTA la L. 10/1991 “Norme per l’attuazione del Piano energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
VISTO il D.P.R 26.8.1993 n. 412;
VISTA la DGR XI/3502 del 5.8.2020 “Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili – aggiornamento 2020” e, in particolare, quanto disposto dall’art. 7, comma 13 – del documento tecnico allegato che prevede: “In deroga a quanto previsto dal presente punto, i sindaci, con propria ordinanza da comunicare immediatamente alla popolazione, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia per singoli immobili”:
TENUTO CONTO che le attuali condizioni climatiche hanno causato abbassamenti di temperatura al di sotto delle medie stagionali;
A U T O R I Z Z A
la proroga, fino al giorno 17 maggio 2024 compreso, dell’attivazione degli impianti di riscaldamento, con l'osservanza delle disposizioni di seguito indicate, come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 16.4.2013 n. 74 citato:
- gli impianti termici possono essere attivati per una durata non superiore a 7 ore giornaliere;
- la durata di attivazione degli impianti deve essere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
- i valori massimi della temperatura ambiente sono quelli indicati dall'art. 3 del D.P.R. 16.4.2013 n. 74 (20°C + 2°C di tolleranza ad eccezione degli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili per i quali è prevista la temperatura massima di 18°C + 2°C di tolleranza);
- le limitazioni relative alla durata giornaliera di attivazione non si applicano:
- agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;
- agli edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché agli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
- agli impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
- agli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
D I S P O N E
- la pubblicazione all’albo pretorio on-line per trenta giorni consecutivi;
- la diffusione attraverso il sito istituzionale del Comune per tutto il tempo di validità del provvedimento;
IL SINDACO
Flavio Polano